Una breve carrellata di sentenze che riguardano le tematiche più dibattute in merito all’argomento.

Permessi ex legge n. 104/1992 – Loro utilizzo per fini diversi

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9749 del 12/5/2016 Pubblico impiego:

Respingendo, ancora una volta, il ricorso promosso da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla azienda datrice di lavoro per uso improprio dei permessi ex legge 104/1992, la Corte ribadisce che: “deve ritenersi verificato un abuso del diritto allorché i permessi ex legge 104 del 1992, vengano utilizzati non per l’assistenza ad un familiare disabile bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta – in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile – a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. “Inoltre, chiarisce la Corte: “ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è tanto rilevante l’entità del danno eventualmente arrecato a cagione della condotta addebitata, quanto piuttosto l’incidenza di quest’ultima sul vincolo fiduciario”. Quanto stabilito dai giudici è, ovviamente, applicabile anche ai lavoratori pubblici.

Permessi ex legge n. 104/1992 – Uso improprio del permesso

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17968 del 13/9/2016 Pubblico impiego:

L’uso improprio del permesso previsto dalla legge n. 104/1992, utilizzato per finalità diverse, può legittimare il licenziamento. I giudici respingono il ricorso di una dipendente comunale licenziata perché usava il permesso ottenuto per assistere la madre disabile, per frequentare lezioni universitarie. Dice la Corte che poiché il diritto di usufruire del permesso “è riconosciuto dal legislatore in ragione dell’assistenza, la quale è causa del permesso” questo uso improprio può integrare una violazione grave dei doveri e degli obblighi del dipendente tale da giustificare anche la sanzione del licenziamento.

Permessi ex legge n. 104/1992 – utilizzo come giorni feriali

Corte di Cassazione penale, sez. II, n. 54712/2016, :

Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali, senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del reato di truffa il lavoratore che, avendo chiesto e ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza.

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