Il tema è articolato. Più volte la Cassazione si è epressa riguardo al bilanciamento tra il potere di controllo del datore di lavoro e il diritto di tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

L’argomento si sviluppa attorno all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L.33/1970), poi riformato con il c.d. Jobs Act (Legge 183/2014):

Art. 4. Impianti audiovisivi.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. […]

2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’articolo definisce la fattibilità del controllo del datore di lavoro, i cui limiti risiedono nel diritto alla dignità ed alla libertà del lavoratore, pur precisando chiaramente nel comma 1 il diritto di tutela del patrimonio aziendale del datore di lavoro.

In generale vale la regola che il controllo a distanza del lavoratore, teso alla verifica del corretto adempiendo agli obblighi che derivano dal suo rapporto di lavoro, è sempre vietato. Numerose sentenze della Cassazione lo ribadiscono. La giurisprudenza si è però espressa a favore di altri tipi di controllo, più volte ritenuti legittimi ed ora meglio definiti dall’aggiornamento dello Statuto dei Lavoratori.

Limiti del potere di controllo

L’installazione di un impiato di telecamere è lecito solo previo accordo sindacale e dev’essere motivato da esigenze “organizzative, produttive o di sicurezza”.

È invece previsto, senza preventivo accordo sindacale, l’utilizzo dei c.d. strumenti di lavoro, cioè gli strumenti “usati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”. Trattasi, ad esempio, di telefoni, tablet o pc; dispositivi che per loro natura potrebbe essere utilizzati come strumenti di controllo ma il cui scopo primario è legato a fini organizzativi e produttivi e non a fornire informazioni sulla prestazione o sulla condotta del lavoratore.

Per quanto riguarda l’utilizzo di Gps su mezzi aziendali, la loro installazione è soggetta ad accordo sindacale quando questi rappresentano un elemento non essenziale all’esecuzione della prestazione lavorativa. In alcuni casi, se la prestazione non può essere resa senza l’uso dei Gps (ad esempio se l’installazione è richiesta da specifiche norme), gli stessi sono considerati veri e propri strumenti di lavoro, assimilabili a pc o tablet e quindi non soggetti ad  autorizzazione.

C’è inoltre la possibilità dei c.d. controlli difensivi, cioè i controlli diretti ad accertare condotte illecite, che trovano giustificazione sulla base dell’esigenza di tutela del patrimonio aziendale (inteso anche come know-how).

A riguardo, la giurisprudenza ha anticipato quanto riconfermato poi dal Jobs Act, e cioè la legittimità del controllo del lavoratore e l’utilizzabilità dei dati raccolti (lecitamente) mediante strumenti di controllo a distanza, che “possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi anche a fini disciplinari.

Cassazione Civile, Sez. lavoro, Sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012
Il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300, trova applicazione anche con riferimento ai c.d. controlli difensivi soltanto quando questi siano unicamente diretti a verificare l’esatto adempimento, da parte del lavoratore, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; al contrario, il medesimo divieto non trova applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i controlli siano posti in essere da parte del datore di lavoro al fine di accertare eventuali condotte del lavoratore lesive di beni e/o diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l’immagine aziendale, la cui tutela è svincolata dai limiti e dalle garanzie procedurali di cui al citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Un’altra sentenza interessante della Cassazione – datata 2016 – riguarda la legittimità d’installazione di un impianto di videosorveglianza aziendale e l’utilizzabilità dei filmati per fini disciplinari.

Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza n. 22662 del 08 novembre 2016
Nella vicenda, dopo l’iniziale condanna del Tribunale territoriale, che fondava la decisione sul fatto che l’installazione dell’impianto audiovisivo avrebbe richiesto il previo accordo con le rappresentanze sindacali, la Corte di Cassazione  precisa che “non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, c. 2 Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo posti a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori”.

[…] “Secondo tale giurisprudenza il controllo difensivo richiede il vaglio della procedura contrattuale solo se da esso derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, cioè l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso.”

“Con la conseguenza che il controllo è legittimo e non rientrante nella procedura richiamata qualora non riguardi in alcun modo l’attività lavorativa, ma sia unicamente diretto ad accertare eventuali condotte illecite dei lavoratori o di terzi e risulti indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale.” […]

Altra sentenza della Cassazione Penale del gennaio 2015 ribadisce il concetto, estendendone la validità anche per le telecamere occulte installate per il medesimo fine, cioè la tutela del patrimonio aziendale.

Cassazione Penale, Sentenza n. 2890/2015
“La giurisprudenza […] è pacifica nell’ammettere l’utilizzabilità nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi.”

“[…] sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio dei patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio.”

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Altre sentenze:

Cassazione penale, Sentenza n. 22611 del 17 aprile 2012
Non integra il reato previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, la cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

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